OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid - 19
Con Circolare n. 51961 del 31/12/2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni in merito alla gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.
Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento:
Casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico/molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria/farmacia, l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;
Soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di test negativo;
Operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;
Cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.
I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test. Gli operatori sanitari devono eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.
Per informazioni,
Tel: 0375200827
Casalmaggiore (CR), 05/01/2023
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